Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15067 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 05 Maggio 2016. .


Espropriazione forzata - Delega delle operazioni ad un professionista - Impugnazione diretta degli atti del professionista - Esclusione



Questo giudice non ignora che, per giurisprudenza consolidata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi (in questi termini Cass. 8868/2011, per medesime considerazioni Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 1335). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)