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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15065 - pubb. 25/05/2016.

Valore iniziale nullo meramente teorico dello swap e rilevanza del margine di redditività in favore di una delle parti sulla aleatorietà del contratto


Tribunale di Milano, 13 Maggio 2016. Est. Ferrari.

Derivati sottoscritti da P.A. – Valore iniziale nullo meramente teorico – Rilevanza del margine di redditività in favore di una delle parti sulla aleatorietà de contratto – Necessità che sul margine si formi l’accordo negoziale fra le parti, quale elemento essenziale del contratto – Nullità del contratto ex art. 11418 c.c. in difetto di consenso negoziale


L’assunto per cui il “valore nullo” iniziale dello swap è prospettabile solo con riferimento a quello che potrebbe essere convenzionalmente definito come valore teorico del contratto, è condivisibile perché fuoriesce da qualsiasi logica commerciale ipotizzare prodotti finanziari predisposti e perfezionati da società commerciali senza che si sia alcun margine per queste ultime. Occorre però verificare se tale retribuzione abbia formato oggetto di accordo negoziale fra le parti. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Lo swap è un contratto a causa necessariamente aleatoria. Considerato che con lo swap le parti si impegnano ciascuna a pagare all’altra, a scadenze periodiche predefinite gli importi previsti dal contratto, l’esistenza di un margine di redditività del tutto legittimo in favore di una delle parti si configura quale componente essenziale del contratto, sia in quanto onere sul quale deve convergere l’accordo fra le parti, sia in quanto componente che, determinando uno squilibrio iniziale dello swap, influisce sulla misura dell’alea che le contrapposte parti si assumono. Con l’effetto che, in difetto di accordo negoziale sul punto, l’intero contratto deve essere dichiarato nullo ex art. 1418 c.c. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

L’obbligo di esplicitazione dei costi introdotto con la Direttiva Mifid opera esclusivamente sul piano informativo, quale attuazione specifica sul punto degli obblighi dell’intermediario di fornire le informazioni necessarie al cliente, ma non influisce sulla necessità che si sia formata la volontà negoziale su un elemento essenziale del contratto, a prescindere dalla professionalità del cliente. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella


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