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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15045 - pubb. 24/05/2016.

Opposizione allo stato passivo: onere della prova e riferimento 'per relationem' a quanto già prodotto davanti al giudice delegato


Cassazione civile, sez. VI, 21 Aprile 2016. Est. Genovese.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Onere della prova - Riferimento "per relationem" a quanto già prodotto avanti al giudice delegato

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Onere della prova - Produzione in sede di opposizione della documentazione versata in sede di verifica dello stato passivo - Necessità


Qualora l'opponente allo stato passivo abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento "per relationem" a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'opponente allo stato passivo non può avvalersi della documentazione versata agli atti nella fase di verificazione senza averla prodotta in sede di opposizione allo stato passivo fallimentare; nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, legge fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti. (cfr. Cass. 25174/2015 con la quale, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in via ufficiosa, aveva ritenuto inammissibili, perchè tardivamente depositate, le registrazioni vidimate dei contratti di fideiussione posti da un banca a fondamento della domanda). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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