Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15043 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 12 Maggio 2016. .


Espropriazione di quote sociali di s.n.c. – Inammissibilità – Fattispecie riguardante la totalità delle partecipazioni sociali – Permanente impignorabilità – Sussistenza



Va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02, in motivazione).
Detto orientamento va ribadito anche per l’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote sociali della società personale, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la contestualità del pignoramento è data unicamente dalla scelta processuale del creditore di unificare in un unico atto il pignoramento delle quote distinte dei soci.

(In parte motiva il tribunale precisa : “non siamo, infatti, in presenza del pignoramento di un bene in comunione pro indiviso tra i condebitori, ma per l’appunto di tre distinti pignoramenti riuniti in un unico atto, che colpiscono beni giuridici diversi, ovvero ciascuno la quota di esclusiva pertinenza di un socio. È, quindi, corretto il rilievo per cui sarebbe ben possibile l’assegnazione separata di alcune delle quote espropriate a scapito delle altre, alla luce del loro contenuto economico effettivo; in altri termini, trattandosi di pignoramenti distinti, le relative vicende giuridiche potrebbero divergere, come nel caso in cui uno solo dei debitori esecutati spiegasse un’opposizione ed ottenesse la sospensione ex art. 624 c.p.c., dando luogo all’inconveniente segnalato dalla Corte di Cassazione”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)