Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15030 - pubb. 20/05/2016

Processo civile telematico e modalità di deposito degli atti: la deviazione dallo schema legale costituisce mera irregolarità

Cassazione civile, sez. II, 12 Maggio 2016, n. 9772. Est. Giusti.


Processo civile telematico - Procedimenti contenziosi iniziati dal 30 giugno 2014 anteriormente alle modifiche di cui al D.L. 83 del 2015 - Deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti

Procedimento per ingiunzione - Opposizione - Inammissibilità dell'opposizione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Valore sostanziale di sentenza - Appellabilità

Processo civile telematico - Deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - Ammissibilità

Procedimento civile - Processo civile telematico - Deposito degli atti introduttivi in via telematica - Mancanza di sanzioni espresse di nullità - Irrilevanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo

Procedimento civile - Deposito degli atti - Deviazioni dallo schema legale - Mera irregolarità

Procedimento civile - Deposito degli atti - Deviazioni dallo schema legale - Scopo del deposito di un atto processuale - Presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario - Deposito in via telematica anziché con modalità cartacee dell'atto introduttivo del processo di cognizione - Mera irregolarità - Mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo - Irrilevanza



In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Principio di diritto enunciato dalla Corte)

Il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell'opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell'opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità (Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6908). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

A decorrere dal 30 giugno 2014, è ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n, 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativa del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di deposito degli atti, la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (Cass. civ., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509). Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012.  Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico. Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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