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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14986 - pubb. 13/05/2016.

Contratti bancari, conto corrente, azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito


Cassazione civile, sez. VI, 04 Aprile 2016, n. 6511. Est. Genovese.

Contratti bancari – Conto corrente – Azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito – Mancata richiesta di consegna documentazione bancaria anteriormente al giudizio – Richiesta ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. – Non accoglibile

Contratti bancari – Conto corrente – Azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito – Richiesta ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. estratti conto – Indicazione specifica delle ragioni dell'utilità della relativa acquisizione ai fini della dimostrazione dei fatti di causa – Necessità

Contratti bancari – Conto corrente – Azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito – Onere della prova a carico della parte attrice – Principio di vicinanza o prossimità della prova – Inapplicabilità – Richiesta di CTU contabile in caso di mancata produzione della necessaria documentazione bancaria – Non accoglibile


È principio fermo quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
La parte ricorrente, in quanto società di capitali - per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi (soci e contraenti), della propria contabilità - ha il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione bancaria e, solo in caso di eccezionale allegazione di particolarei eventi, avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Banca. (Angelo Congiu) (riproduzione riservata)

L'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti “la cui acquisizione al processo sia necessaria”, ovvero “concernenti la controversia”, e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa.
Tra gli atti di cui si chiede la specifica esibizione non possono includersi gli estratti conto dei rapporti bancari quando questi siano genericamente mirati alla ricostruzione della contabilità del rapporto di conto corrente, senza che si ipotizzi specificamente quale sia l'utilità di quella acquisizione ai fini della dimostrazione della domanda giudiziale. (Angelo Congiu) (riproduzione riservata)

Non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la Banca a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti". L'assunto per cui tale consegna non sarebbe avvenuta, avrebbe dovuto costituire oggetto di una apposita e tempestiva documentata istanza all'Istituto di credito; analoghe considerazioni valgono in relazione agli estratti conto non depositati e mancanti, comunque utili alla ricostruzione dell'andamento del rapporto. Non hanno fondamento le censure con le quali si lamenta il mancato accertamento dell'esistenza di clausole anatocistiche vietate attraverso l'ammissione di una CTU di tipo contabile, così facendosi residuare l'onere documentaristico sulle spalle della banca convenuta; la richiesta tende a conseguire sotto altre  spoglie, e persino attraverso un'inedita inversione dell'onere della prova, il medesimo risultato che si è negato attraverso le strade sopra già percorse. (Angelo Congiu) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Angelo Congiu


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