Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14850 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2008. .


Liquidazione coatta amministrativa - Concordato - In genere - Procedure pendenti alla data del 1 gennaio 2008 - Art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 169 del 2007 - Applicabilità - Limiti - Concordati anteriori - Requisiti prescritti dal testo originario dell'art. 214 legge fall. - Applicabilità



In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'integrale sostituzione dell'art. 214 legge fall. ad opera dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, trova integrale applicazione, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del citato d.lgs., anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della predetta riforma, dunque dal 1 gennaio 2008, ma i concordati anteriori a tale data debbono continuare ad essere valutati alla stregua dei requisiti di legittimità propri delle norme vigenti "ratione temporis", dunque, nella specie, secondo il testo dell'originario r.d. 16 marzo 1942, n. 267. (massima ufficiale)