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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14847 - pubb. 27/04/2016.

Obbligo di best execution e tempi di esecuzione dell'ordine


Tribunale di Milano, 19 Aprile 2016. Est. Silvia Brat.

Intermediazione finanziaria – Obbligo di best execution – Ragioni di particolare urgenza – Onere di indicazione da parte del cliente


L’obbligo di best execution ex art. 21 TUF presuppone un onere di congrua attivazione da parte del cliente che è chiamato alla puntuale e tempestiva trasmissione delle caratteristiche dell’ordine, anche quanto ai tempi di sua esecuzione, posto che, diversamente, mancherebbe qualunque paletto temporale a cui parametrare la diligenza dell’operatore professionale. Per l’effetto, il cliente che, dopo un acquisto allo scoperto, abbia trasmesso un messaggio swift contenente istruzioni per il trasferimento di titoli senza indicare particolari ragioni di urgenza, non può contestare all’intermediario di aver provveduto a dare esecuzione all’ordine a qualche giorno dalla sua ricezione e solo dopo un sollecito con la precisazione di essere corto presso la controparte. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano del Foro di Milano


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