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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14842 - pubb. 27/04/2016.

Nullità del contratto quadro che regola la prestazione di servizi bancari e di investimento in assenza di firma della banca


Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2016, n. 7068. Est. Dogliotti.

Diritto finanziario - Nullità del contratto quadro che regola la prestazione di servizi bancari e di investimento in assenza di firma della banca - Inammissibilità della convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c.


L’accordo quadro sottoscritto dal solo cliente e non dal rappresentante della banca stessa è nullo per violazione dell’articolo 23 Tuf, non potendo la stipulazione essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni (di scienza o ricognitive) di contenuto differente. Dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all'originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto stante anche l'esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c..
La produzione in giudizio del contratto di negoziazione da parte della banca, non rende validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita de quibus, con la conseguente necessità di restituzione della somma impiegata dal cliente e dei titoli alla banca. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino del Foro di Verona


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