Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14838 - pubb. 27/04/2016

Alle Sezioni Unite la questione se la cessione di azienda comporti per il cessionario l'accollo dei debiti futuri con particolare riferimento a quello che nascerà da eventuali azioni revocatorie

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2016, n. 8090. Est. Magda Cristiano.


Azienda - Cessione - Responsabilità del cessionario per debiti futuri - Debito derivante dalla sopravvenuta inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione dell'azienda



La Prima sezione civile della corte di cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite un intervento chiarificatore sulla questione se la cessione dell'azienda comporti comunque per il cessionario l'accollo dei debiti anche futuri di cui risultino i presupposti e, in particolare, dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione dell'azienda.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente, «l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità» (Cass., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18258, m. 632303) e comporta perciò il trasferimento anche dei debiti per sanzioni irrogate dopo la cessione per fatti commessi in precedenza (Cass., sez. IL 29 ottobre 2010, n. 22199, m. 614833).

Sennonché, se è indiscutibile che l'art. 58 legge bancaria prevede la liberazione del cedente alla scadenza del termine di tre mesi (Cass., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10653, m. 613303), questa deroga non esclude affatto che quello previsto dall'art. 2560 c.c. sia un accollo cumulativo con trasferimento dei debiti al cessionario. E se nel caso della cessione bancaria è la legge a prevedere che ne consegua il trasferimento di tutte le situazioni soggettive attive e passive, non si vede perché un analogo effetto traslativo non debba aversi anche per le cessioni delle altre aziende commerciali, almeno quando sia l'atto di cessione a includere espressamente, come nel caso in esame, «tutte le situazioni attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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