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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14837 - pubb. 27/04/2016.

L'insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabile (fattispecie in tema di contratti bancari)


Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2016. Est. Nappi.

Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Natura esplorativa - Dimostrazione della irrilevanza della consulenza - Necessità - Deroga al divieto di compiere indagini esplorative - Condizioni - Accertamento di situazioni di fatto che richiede l'ausilio di speciali cognizioni tecniche - Acquisizione da parte del c.t.u. degli elementi necessari a rispondere al quesito anche se non prodotti dalle parti - Fattispecie in tema di rapporti di conto corrente non prodotti dalle parti - Ordine di esibizione - Necessità


Nonostante non vi sia dubbio che "la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati" (Cass., sez. 1^, 5 luglio 2007, n. 15219), tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante.

Ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. 1^, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2006, n. 3191).

E' vero che l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., sez. L, 20 dicembre 2007, n. 26943). Ma detta ipotesi non ricorre nel caso in cui non possa mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti oggetto di indagine (nella specie di conto corrente non contestati dalla banca) e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla loro gestione.

(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che erroneamente i giudici del merito avessero negato l'ammissione della consulenza contabile e respinto la richiesta di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Osvaldo Pettene


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