Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14829 - pubb. 21/04/2016

L’amministratore di sostegno non risponde del reato di abbandono di incapaci

Cassazione penale, 26 Febbraio 2016, n. 7974. Est. Lignola.


Abbandono di persone incapaci – Amministratore di sostegno – Configurabilità del reato – Condizioni



In tema di abbandono di persone minori o incapaci, l’amministratore di sostegno non risponde del reato di cui all’art. 591 cod. pen. in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali. Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell’amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona”, poiché l’art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione di sostegno”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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