ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14804 - pubb. 22/04/2016.

La banca deve informare per iscritto il cliente sull’adeguatezza dell’investimento


Appello di Torino, 03 Luglio 2015. Est. Tiziana Maccarrone.

Operazioni su titoli – Obbligo di informazione scritta a carico della banca intermediaria – Valutazione dell’adeguatezza dell’operazione

Contratti bancari – Operazioni su titoli – Obbligo di informazione scritta a carico della banca intermediaria – Inadempimento – Responsabilità – Risarcimento del danno – Criteri di liquidazione


La banca intermediaria non è esonerata, in caso di “reticenza” da parte dell’investitore, dallo svolgere l’attività informativa impostale dalla legge, anche riguardo all’adeguatezza dell’operazione.
I dati di valutazione da utilizzare da parte delle banche in mancanza di informazioni dirette ad opera degli investitori avrebbero dovuto, in tali casi, essere desunti dal complesso del rapporto in essere tra le parti, con riferimento agli investimenti precedenti e alla composizione del portafoglio titoli – se esistenti; in assenza di utili elementi su cui fondare il profilo di rischio del cliente, si sarebbe dovuto operare come se gli obiettivi di investimento di questo fossero di carattere prevalentemente conservativo, quindi con bassa propensione al rischio, essendo questo il modus operandi che avrebbe garantito il maggior grado di tutela dell’investitore non professionale, nel rispetto della ratio delle disposizioni normative in materia.
La particolare conoscenza degli strumenti finanziari da parte dell’investitore può rilevare nella modalità dell’informazione da offrire e nella maggiore facilità per il cliente di comprendere i meccanismi e i rischi degli investimenti da negoziare, ma non può escludere o attenuare l’obbligo informativo.
L’informazione sulla non adeguatezza dell’operazione non solo deve risultare per iscritto, perché preliminare all’ordine impartito per iscritto necessario per dare comunque corso all’operazione, ma deve contenere, pur sinteticamente, indicazioni sui profili specifici per i quali l’inadeguatezza è stata prospettata e motivata. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Quando si verte in materia di risarcimento del danno causato dall’inadempimento prospettato a carico dell’intermediario, è corretto determinare l’entità del danno tenendo conto, a favore del danneggiante, delle utilità comunque percepite dalla parte danneggiata in nesso di causalità con il comportamento causativo del danno, perché si tratta di utilità di cui, senza la condotta ritenuta inadempiente, la parte danneggiata non avrebbe potuto beneficiare. (In applicazione di tale principio, il Tribunale liquidava a titolo di risarcimento del danno l’importo corrispondente all’esborso sostenuto per l’acquisto dei titoli, detratta la somma corrispondente alle cedole maturate e percepite sugli stessi). (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Domenico Iodice


Il testo integrale