Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14790 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2003. .


Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Domanda di ammissione al passivo - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Conseguenze - Successiva domanda di insinuazione tardiva - Novità in base al "petitum" e alla "causa petendi" - Necessità - Fattispecie in tema di interessi



L'ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede hanno valore di giudicato interno rispetto alla domanda tardiva, la quale, pertanto, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso - sia per "petitum" che per "causa petendi" - da quello già ammesso, coprendo il giudicato endofallimentare sia il dedotto che il deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima "causa petendi"). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato