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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14788 - pubb. 18/01/2016.

Liquidazione coatta amministrativa, formazione dello stato passivo, mancata ammissione del credito al passivo e rimedi a disposizione del creditore


Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2003, n. 2476. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - Mancata ammissione integrale del credito al passivo - Rimedi a disposizione del creditore - Presupposti

Fallimento - Accertamento del passivo - Ammissione al passivo - Domanda di ammissione al passivo - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Conseguenze - Successiva domanda di insinuazione tardiva - Novità in base al "petitum" e alla "causa petendi" - Necessità - Fattispecie in tema di interessi


Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, in cui il commissario liquidatore dispone di un potere officioso per la formazione dello stato passivo (senza, cioè, che vi sia necessità di apposita domanda di ammissione da parte dei creditori), al fine di stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso per intero (come nel caso di mancata ammissione degli interessi), occorre verificare se il creditore stesso abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto formulato le sue osservazioni ai sensi dell'art. 207 legge fall.: in tal caso, egli non ha altro rimedio che l'opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall., perché il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre reagire ai sensi della norma da ultima richiamata; al di fuori di tali ipotesi, e cioè quando il credito non sia stato dedotto dal creditore, ovvero, anche in mancanza di domanda o osservazioni, non sia stato espressamente escluso d'ufficio, la proponibilità della domanda tardiva non incontra preclusione, perché il credito non è stato preso in considerazione. (massima ufficiale)

L'ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede hanno valore di giudicato interno rispetto alla domanda tardiva, la quale, pertanto, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso - sia per "petitum" che per "causa petendi" - da quello già ammesso, coprendo il giudicato endofallimentare sia il dedotto che il deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima "causa petendi"). (massima ufficiale)

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