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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14767 - pubb. 19/04/2016.

Scioglimento e sospensione dei contratti bancari con patto di compensazione e mandato all'incasso. Natura temporanea della sospensione. Finanziamenti urgenti nel concordato con riserva e mantenimento delle linee autoliquidanti


Tribunale di Bolzano, 05 Aprile 2016. Pres., est. Francesca Bortolotti.

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis - Scioglimento - Necessità - Sospensione - Opportunità

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Deposito della domanda - Effetti - Cristallizzazione dei debiti della massa - Apertura del procedimento

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti - Ammissibilità - Disclosure - Necessità

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Sospensione dei contratti pendenti - Valutazione del tribunale

Concordato preventivo - Contratti pendenti ex articolo 169-bis l.f. - Contratti bancari

Concordato preventivo - Contratti pendenti ex articolo 169-bis l.f. - Contratti bancari - Recesso unilaterale della banca

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Anticipazione bancaria con cessione di credito anteriore alla procedura - Opponibilità - Applicazione della disciplina di cui all'articolo 169-bis l.f. - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratti bancari autoliquidanti - Patto di compensazione - Mandato all'incasso - Complesso di negozi tra loro connessi e collegati - Applicazione dell'articolo 169-bis legge fall. - Effetti della sospensione e dello scioglimento sui rapporti strettamente connessi - Mandato in rem propriam e patto di compensazione - Opponibilità alla massa dei creditori

Concordato preventivo - Autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività - Fattispecie limitata al concordato con continuità aziendale - Deposito di documentazione completa e corredata da un piano finanziario - Necessità

Concordato preventivo - Tipologie di finanziamenti previsti dagli articoli 182-quater e 182-quinquies - Mantenimento delle linee di credito autoliquidanti - Concordato con riserva

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti pendenti di cui all'art. 169-bis l.f. - Contratti bancari - Tutela del contraente in bonis - Accantonamento dei futuri incassi su conto corrente gestito dal commissario giudiziale


Benché la nuova formulazione dell'articolo 169-bis legge fall. abbia espressamente prescritto la necessità dell'instaurazione del contraddittorio con il terzo contraente per l'ipotesi in cui venga chiesta l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti, ma nulla disponga in ordine alla misura temporanea della sospensione, si deve ritenere che l’instaurazione del contraddittorio sia oltremodo opportuna ed utile ai fini di una decisione destinata comunque ad incidere a svantaggio della parte contrattuale in bonis, a maggior ragione se si tiene conto della speditezza, della celerità e della informalità con cui il giudice può convocare le parti interessate e discutere nel dettaglio su rapporti giuridici complessi come quelli bancari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva è idoneo a produrre l'effetto della cristallizzazione dei debiti della massa e, quindi, l'apertura del procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché gli strumenti dello scioglimento e della sospensione dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis legge fall. sono stati previsti dal legislatore allo scopo di favorire le procedure concorsuali alternative al fallimento ed agevolare l'imprenditore nella predisposizione di un piano di ristrutturazione che sia più favorevole ai creditori e comunque finalizzato a superare la crisi d’impresa, si deve ritenere che durante la fase di concordato con riserva sia possibile autorizzare non solo la sospensione dei rapporti pendenti, ma anche lo scioglimento, a condizione che il giudice, grazie ad una adeguata disclosure offerta dal ricorrente, possa svolgere una più approfondita analisi del contesto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di domanda di sospensione di contratti pendenti in fase di concordato prenotativo, e quindi in assenza di un piano, compito del tribunale sarà quello di valutare in concreto se per la realizzazione del piano concordatario sia più favorevole la prosecuzione piuttosto che la sospensione e/o lo scioglimento del rapporto contrattuale e dovrà, altresì, valutare la convenienza economica e, quindi, il prevedibile risparmio di costi futuri, certi e prededucibili, che altrimenti andrebbero ad erodere la massa attiva in danno dei creditori.

Al fine di consentire le indagini di cui sopra, il debitore dovrà offrire una disclosure sia sulle scelte del tipo di concordato (liquidatorio, in continuità aziendale, diretta o indiretta, con affitto d'azienda o immediata cessione della stessa) sia sugli elementi strutturali del piano in corso di predisposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La regola della prosecuzione dei contratti pendenti alla data dei presentazione della domanda di concordato preventivo si applica anche ai contratti bancari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può disporsi la sospensione o lo scioglimento ex articolo 169-bis legge fall. dei contratti bancari che non siano pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo per effetto del recesso unilaterale notificato dalla banca al cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'anticipazione bancaria accompagnata da cessione di crediti in favore della banca che sia stata notificata al debitore prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese è opponibile alla procedura e gli effetti traslativi della cessione impediscono che alla fattispecie possa essere applicata la disciplina dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I contratti bancari autoliquidanti che prevedano il patto di compensazione o il mandato all'incasso sono il frutto di un complesso di negozi tra loro strettamente connessi e collegati durante lo svolgimento dei quali permane a carico della banca l'obbligo di provvedere all'incasso dei crediti oggetto di anticipazione e di dare esecuzione alla compensazione, garantendo un comportamento diligente nella gestione dei rapporti ed il perdurare di un servizio di cassa nel limite dell'importo pattuito; detti contratti rientrano, pertanto, nel perimetro di applicazione dell'articolo 169-bis legge fall., con la precisazione che l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei medesimi coinvolgerà anche i rapporti giuridici ad essi strettamente connessi, quali il mandato in rem propriam o il patto di compensazione che siano opponibili alla massa dei creditori in quanto notificati al debitore in data anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La facoltà prevista dal nuovo terzo comma dell'articolo 182-quinquies legge fall. di ottenere l'autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale è riservata ai concordati che intendono garantire la continuità aziendale e che durante la fase di concordato con riserva abbiano l'esigenza di reperire finanziamenti; ne consegue che in assenza di una attestazione, del resto incompatibile con i motivi di urgenza, il debitore dovrà comunque depositare una documentazione completa e corredata da un piano finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In seguito all'intervento di cui al D.L. 83/2015 ed alla successiva legge di conversione, è possibile affermare che le tipologie di finanziamenti previsti dagli articoli 182-quater e 182-quinquies legge fall. possono essere cosi individuate:
1.finanziamento “in funzione” della predisposizione del piano (182-quater, comma 2);
2.due tipi di finanziamenti contratti “in occasione” della procedura concordataria: il primo copre tutta la fase concordataria (182-quinquies, comma 1);
3.mentre il secondo risponde ad esigenze d’urgenza insite nella fase prenotativa (182-quinquies, comma 3), in presenza di una procedura necessariamente in continuità aziendale;
4.finanziamento in esecuzione del concordato preventivo.

La facoltà di ottenere l'autorizzazione al "mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda” rientra della terza tipologia di finanziamento, la quale può essere richiesto quindi in fase di concordato preventivo con riserva con prospettiva di prosecuzione di attività aziendale, in presenza di motivi d’urgenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché la sospensione dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis legge fall. ha natura provvisoria, il tribunale può disporre che l'oggetto di futuri incassi da parte dell'imprenditore, conseguenti alla sospensione dei contratti bancari e dei negozi ad essi connessi, confluiscono su conto corrente aperto dalla procedura concordataria vincolato all'ordine dell'organo commissariale, ciò garanzia del terzo contraente in bonis per l'ipotesi di mancato scioglimento dei rispettivi contratti o di mancato deposito del piano concordatario cui non faccia seguito una dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Danilo Galletti


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