Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14751 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 21 Marzo 2016. .


Concordato preventivo - Informazione ai creditori sulla entità e natura del passivo - Documentazione allegata alla proposta - Relazione del commissario giudiziale - Richiamo alla documentazione a supporto della proposta - Ausilio (concorrente o postumo) da parte di terzi nelle condotte distrattive poste in essere dagli amministratori - Esclusione



L'informazione dei creditori sulla entità e natura del passivo è affidata alla documentazione allegata alla proposta di concordato nonchè alla relazione del commissario giudiziale sulla scorta della verifica dei crediti ed è completata, senza necessità di ulteriore comunicazione, dai risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto (Sez. 1, Sentenza n. 15345 del 4 luglio 2014, Rv. 631813).

Ne consegue che anche il semplice richiamo fatto dal commissario giudiziale alla documentazione a supporto della proposta di concordato può ritenersi sufficiente a mettere i creditori, il giudice delegato e il pubblico ministero in condizioni di conoscere tutta la situazione patrimoniale della società in maniera adeguata, tanto da scongiurare qualsiasi ausilio (concorrente o postumo) da parte di terzi nelle condotte distrattive poste in essere dagli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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