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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14671 - pubb. 07/04/2016.

Improcedibilità azioni esecutive a seguito della presentazione del ricorso di concordato preventivo


Tribunale di Cassino, 07 Marzo 2016. Est. Raffaella Trovini.

Concordato preventivo – Effetti della presentazione del ricorso – Istanza di sospensione dei creditori procedenti ed istanza di improcedibilità dell’esecutato – Applicabilità


L’art. 168 L. fall. dispone testualmente che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. La procedura esecutiva intrapresa, dunque, non può proseguire a pena di nullità e deve esserne dichiarata la improcedibilità/nullità, disponendo lo svincolo di tutte le somme pignorate presso il terzo. (Antonio Simeone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Simeone


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