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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1465 - pubb. 20/01/2009.

Nullità e maggior danno ex art. 1224 c.c.


Tribunale di Rimini, 31 Dicembre 2008. Est. Enrica Ciocca.

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità per mancanza di forma scritta – Disconoscimento della sottoscrizione – Nullità degli ordini.

Intermediazione finanziaria – Convalida del contratto nullo per mancanza di forma – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto quadro – Obblighi restitutori della banca – Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. – Determinazione – Modalità.


La mancata stipulazione del contratto quadro determina la nullità degli ordini di acquisto conferiti nel corso del rapporto (nel caso di specie, l’investitore ha disconosciuto la propria sottoscrizione del contratto quadro e il documento, in mancanza di istanza di verificazione, è divenuto inutilizzabile nel processo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che l’investitore abbia rivenduto i titoli in relazione al cui acquisto ha agito in giudizio non vale a sanare il vizio genetico della nullità dell’operazione per mancanza di forma del contratto quadro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In seguito alla dichiarazione di nullità del contratto quadro (nel caso specifico per mancanza di forma scritta) la somma che la banca è tenuta a restituire all’investitore corrisponde all’importo da questi pagato per l’acquisto dei titoli al netto delle cedole nel frattempo percepite e maggiorato degli interessi legali dalla domanda e dell’ulteriore danno ex art. 1224 cod. civ. in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell’art. 1284 cod. civ.. (Andrea Maria Francolini) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Andrea Maria Francolini e Marco Tonti


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