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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14621 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Agosto 2008, n. 21130. Est. Bernabai.

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato - Ex art. 2395 cod. civ. - Mero fatto dell'inadempimento della società - Sufficienza - Esclusione - Fondamento


L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può , di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. (massima ufficiale)

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