Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14617 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 11 Ottobre 2013, n. 23140. Est. Travaglino.


Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - In genere - Frazionamento abusivo di immobile in sede esecutiva - Nullità del decreto di trasferimento - Deducibilità da parte del proprietario esecutato - Limiti e condizioni



Il frazionamento dell'immobile soggetto ad espropriazione forzata, in contrasto con la disciplina urbanistica, può essere fatto valere dal debitore esecutato soltanto a condizione che della mancanza delle prescritte autorizzazioni non si sia dato atto nel bando di vendita (giacché in tal caso non si applicherebbe l'esonero dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922, secondo comma, cod. civ.) e che il vizio sia stato fatto valere non oltre la formazione dei lotti, superata la quale il debitore esecutato non ha più titolo per far valere il suddetto vizio, né con le opposizioni esecutive, né con l'azione generale di nullità. (massima ufficiale)


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