Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14614 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2014. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 - Azione revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario - Fondamento



In tema di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod. civ., il diritto può essere fatto valere. (massima ufficiale)