Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14597 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 2004. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Attività fallimentari - Amministrazione - Obblighi del curatore - In genere - Beni soggetti a pubblica registrazione - Onere del curatore di notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la relativa annotazione - Inosservanza - Conseguenze - Tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di società fallita - Obbligo di pagamento da parte del curatore - Sussistenza - Fondamento

Circolazione stradale - Veicoli - Tributi - Tassa di circolazione - Veicoli di proprietà di società fallita - Onere del curatore di notifica ai competenti uffici di estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la relativa annotazione - Inosservanza - Conseguenze - Obbligo di pagamento del tributo da parte del curatore - Sussistenza - Fondamento



In tema di fallimento, l'art. 88, secondo comma, legge fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l'inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell'art. 5, commi trentunesimo e segg., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il PRA, e che, in base all'art. 19 del D.L. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi d'imposta successivi alla data di annotazione di tale evento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato