Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14596 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 2004. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentare (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di società fallita - Insorgenza del tributo dopo la dichiarazione di fallimento - Debito di massa prededucibile ex art. 111 legge fall. - Configurabilità - Conseguenze



In tema di fallimento, l'obbligo di pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di una società fallita - tassa prevista dall'art. 5, commi trentunesimo e segg., del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) -, qualora sia sorto dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce indubbiamente un debito di massa e, come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111 legge fall., il quale riguarda tutte le obbligazioni sorte appunto dopo la dichiarazione di fallimento e collegate alla gestione del patrimonio del fallito, nel quale certamente rientrano le autovetture anzidette, delle quali la curatela ha la disponibilità. Ne consegue che legittimamente il relativo credito tributario viene fatto valere, in caso di contestazione, in sede contenziosa con il procedimento previsto dagli artt. 98 e segg. legge fall. (massima ufficiale)