Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14587 - pubb. 01/07/2010
Ipoteca su un bene del fallito iscritta prima del fallimento, ma successivamente ad un pignoramento
Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2002. .
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Decreto di approvazione dello stato passivo non impugnato - Questioni relative al credito e a cause di prelazione - Preclusione - Ipoteca iscritta successivamente a pignoramento sullo stesso bene - Efficacia della medesima - Accertamento in sede di verifica - Necessità - Fondamento
Il decreto di approvazione dello stato passivo di cui all'art. 96 legge fall., se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. Pertanto, nell'ipotesi d'ipoteca su un bene del fallito iscritta prima del fallimento, ma successivamente ad un pignoramento relativo allo stesso bene, l'efficacia della stessa va accertata in sede di verifica in quanto l'eventuale inopponibilità dell'ipoteca ex art. 2916 cod. civ. concerne tutti i creditori e non una singola categoria degli stessi. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Ipoteca iscritta prima del fallimento ma successivamente al pignoramento
- ∙ Ipoteca iscritta dopo il pignoramento