Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14586 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2002. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Esecuzione forzata sui beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Effetti - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non proseguire la procedura - Improcedibilità della stessa - Caducazione degli effetti del pignoramento - Esclusione - Fondamento



Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita per scelta del curatore stesso, ne' proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato automaticamente e senza condizioni il curatore a norma dell'art. 107 legge fall.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato