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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14584 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 2005. .

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento - Esclusione - Fondamento


Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall. (massima ufficiale)