Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14582 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 2005. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Deposito del ricorso dopo la chiusura al pubblico dell'ufficio di cancelleria nell'ultimo giorno utile - Orario regolamentare - Fatto notorio - Esclusione - Prova incombente sul creditore ammesso, deducente la tardività dell'impugnazione - Sussistenza



In tema di ricorso, "ex" art. 100 legge fall., per l'impugnazione dei crediti ammessi, al fine di stabilirne la tempestività, ove il deposito del ricorso sia avvenuto l'ultimo giorno utile, occorre accertare l'orario di apertura al pubblico della cancelleria del giudice fallimentare, essendo irrilevante l'eventuale protrazione del servizio dei funzionari ad essa addetti per il disbrigo del lavoro interno. Al riguardo, deve escludersi che l'orario di apertura della cancelleria possa rientrare nell'ambito delle nozioni di fatto di comune esperienza, a nulla rilevando che il giudice dell'impugnazione sia in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene la cancelleria ove il ricorso è stato depositato; pertanto, spetta al creditore ammesso - che deduca la tardività del ricorso in impugnazione "ex" art. 100 legge fall., depositato l'ultimo giorno utile, sul rilievo che l'orario stabilito per la apertura al pubblico della cancelleria non consentiva la ricezione dell'atto nell'ora (nella specie, alle tredici e venti) posta dal cancellerie accanto alla data del deposito del ricorso - dimostrare l'orario regolamentare di apertura al pubblico di quell'ufficio di cancelleria. (massima ufficiale)