Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14573 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 09 Ottobre 2012. .


Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Colpa del sanitario - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Prova liberatoria gravante sul medico - Contenuto



Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile. (massima ufficiale)