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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14564 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999. .

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Doveri - In genere - Dovere di controllo e vigilanza - Portata - Limitazione al controllo dell'operato degli amministratori - Esclusione - Estensione a tutta l'attività sociale - Configurabilità - Segnalazione di tutte le situazioni che esigono la riduzione del capitale sociale - Necessità


Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., la riduzione del capitale sociale. (massima ufficiale)