Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14562 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento - Assimilabilità dell'azione a quelle relative alle controversie individuali di lavoro - Esclusione



L'azione di responsabilità promossa dai commissari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di un'impresa in amministrazione straordinaria (ex D.L. 26/79) introduce una controversia ordinaria, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 della legge 742/69 (a mente del quale sono escluse dalla sospensione nel periodo feriale le controversie individuali di lavoro), riferendosi tale norma alla natura della causa, e non già al rito da cui essa è disciplinata. Pur non potendosi, in via di ipotesi, escludere che il rapporto organo sociale - società sia idoneo, in concreto, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex art. 2393 e 2394 cod. civ. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quelle in tema di controversie individuali di lavoro (ovvero a quelle parificatele "ex lege"), con conseguente inapplicabilità, a tali azioni, della sospensione dei termini nel periodo feriale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato