Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14560 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013. .


Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere - Delibera di aumento del capitale - Idoneità a modificare la situazione contabile - Sufficienza - Esclusione - Sottoscrizione e pagamento (nella percentuale minima di legge) delle azioni - Necessità - Diverse conseguenze per la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel caso di mancato versamento dei 3/10 nelle casse sociali



La mera deliberazione di aumento del capitale non è idonea a modificare la situazione contabile della società - e dunque il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2448, n. 4, cod. civ. e la conseguente responsabilità degli organi ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, - sin quando le nuove azioni non siano sottoscritte e pagate almeno nella misura percentuale minima prescritta dalla legge. Tuttavia, ai fini della valutazione responsabilità concorrente dei sindaci, non possono non giovare ai predetti l'avvenuta convocazione dell'assemblea, la positiva adozione della delibera di aumento del capitale sociale e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di un nuovo socio, allorché poi il mancato versamento nelle casse sociali della somma promessa sia imputabile solo agli amministratori. (massima ufficiale)