Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14547 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. III, 03 Marzo 2010. .


Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - "Causa petendi et petitum" - Risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Avvenuta proposizione, in primo grado, di azione per danni, e riconducibilità degli ulteriori danni agli stessi titoli e natura - Necessità



La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum", costituisce inammissibile domanda nuova. (massima ufficiale)