Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14546 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 03 Marzo 2010. .


Istruzione e scuole - Personale insegnante - In genere - Art. 61, comma secondo, legge n. 312 del 1980 - Portata - Responsabilità dell'insegnante per "culpa in vigilando" - Azioni risarcitorie promosse da terzi in via contrattuale o extracontrattuale - Legittimazione passiva dell'insegnante - Esclusione - Successivo giudizio di rivalsa dell'Amministrazione, condannata a risarcire il danno, nei confronti dell'insegnante - Limitazione ai casi di dolo o colpa grave - Operatività del limite anche nei confronti dei terzi - Esclusione



In tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod. civ.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi. (massima ufficiale)