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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14543 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 26 Giugno 2007. Est. Rordorf.

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile - Assegno bancario, di traenza o circolare non trasferibile - Banca negoziatrice - Responsabilità per avere consentito l'incasso a persona diversa dal beneficiario del titolo - Natura - Contrattuale - Fondamento - Conseguenze - Termine di prescrizione dell'azione di risarcimento - Termine decennale - Applicabilità


La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza). (massima ufficiale)

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