L'azione di responsabilità contro il curatore revocato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale
Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2001, n. 5044. Est. Plenteda.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Revoca del curatore - Azione di responsabilità - Prescrizione - "Dies a quo" - Individuazione - Criteri - Decorrenza dalla data della sostituzione - Configurabilità - Illecito commesso in tempi notevolmente anteriori - Rilevanza - Esclusione
In tema di fallimenti, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato (azione che, a mente dell'art. 38 cpv. della legge fallimentare, "è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato") è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato, e decorre a far data dal giorno della sostituzione del curatore infedele, a nulla rilevando che l'illecito a lui addebitato risalga ad epoca notevolmente anteriore, potendo la prescrizione legittimamente decorrere soltanto "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", giusta disposto dell'art. 2935 cod. civ..(massima ufficiale)