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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14541 - pubb. 23/03/2016.

Il mancato rispetto dello scopo del mutuo agevolato giustifica la risoluzione del contratto


Cassazione civile, sez. I, 26 Gennaio 2016. Est. Valitutti.

 


Nell’ambito di un’azione volta alla restituzione di somme concesse a mutuo, il mancato pagamento degli interessi di preammortamento giustifica la risoluzione del contratto di mutuo agevolato.

Nell’ambito della medesima azione, anche il mancato rispetto dello scopo - in relazione al quale è stato concesso il mutuo agevolato - giustifica la risoluzione del contratto stesso.

Con riferimento al contratto di mutuo agevolato, la risoluzione del mutuo di scopo (rapporto principale) legittima la revoca del contributo in conto interessi pubblico (rapporto ausiliario). (1) (Federica Lazzoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione di D&S – Studio Legale Associato, Dolmetta e Salomone


Il testo integrale




(1) Nel caso di specie, una società in accomandita semplice aveva stipulato un contratto di mutuo agevolato - garantito da fideiussioni rilasciate dai soci - con l’ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale). Tale finanziamento era collegato ad agevolazioni in conto interessi erogate dall’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ed era vincolato allo scopo di costruire un impianto industriale.

La società mutuataria si rendeva inadempiente con riferimento all’obbligo di pagare gli interessi di preammortamento e di rispettare il vincolo di scopo. In ragione di ciò, l'ISVEIMER risolveva il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita dalle parti e, di conseguenza, il Ministero per le attività produttive revocava il contributo in conto interessi.

La società mutuante agiva, quindi, giudizialmente verso la società mutuataria e i suoi fideiussori per la restituzione del finanziamento e degli interessi. Condannata in primo grado in solido con i fideiussori, la società convenuta ha proposto appello.

Il giudice di secondo grado rigettava il gravame ritenendo che la risoluzione del contratto di mutuo agevolato da parte dell’ISVEIMER, e la conseguente revoca del contributo in conto interessi, fossero da ascrivere in via esclusiva alla condotta inadempiente degli appellanti.

La società mutuataria ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’asserito inadempimento dell’ISVEIMER: da quanto emergeva dalle risultanze istruttorie, infatti, la società mutuante non aveva istruito la pratica necessaria per dare avvio alla concessione delle agevolazioni da parte della Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno. L’inadempimento dell’ISVEIMER, stando alle ricostruzioni della mutuataria, avrebbe quindi legittimato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inadempimento di quest’ultima e dei suoi garanti.

Prima di ogni altra cosa, la Cassazione ha rilevato che la concessione di un credito agevolato presuppone la nascita di due rapporti: un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e un rapporto secondario che intercorre tra l’ente pubblico e il suddetto istituto finanziario. Il rapporto principale integra gli estremi del mutuo di scopo, che si caratterizza in quanto «per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare». Il secondo rapporto, invece, consiste in una convenzione - detta anche contratto di ausilio – che si perfeziona tra l’istituto finanziario suddetto e un ente pubblico, il quale si accolla una parte degli interessi del privato. Il collegamento che sussiste tra il rapporto principale e il rapporto di ausilio ha natura accessoria, tanto che il secondo rapporto può cessare lasciando sopravvivere solo il rapporto principale (sempre che l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario). Dall’altra parte, però, non è possibile che, a fronte del venir meno del rapporto principale, possa restare in vita solo quello di ausilio in quanto il vincolo che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo è «accessorio».

Nel caso di specie, dunque, il rapporto principale intercorreva tra l’ISVEIMER e la società in accomandita semplice in quanto il finanziamento concesso a quest’ultima era condizionato ad uno scopo ben preciso. Il contratto di ausilio, invece, era rappresentato dal contributo in conto interessi intercorrente tra l’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e l’istituto finanziatore. Ciò posto, non sussistono dubbi, ad avviso della Suprema Corte, sul fatto che la risoluzione del contratto di mutuo debba essere ascritta agli inadempimenti della società mutuataria, la quale, pertanto, non poteva in alcun modo avvalersi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Federica Lazzoni)