Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14520 - pubb. 24/03/2016

Cartella esattoriale, notifica, iscrizione di ipoteca e prescrizione

Tribunale Trento, 08 Marzo 2016. Est. Beghini.


Cartella esattoriale - Notifica - Iscrizione di ipoteca - Prescrizione -  Termine quinquennale - Applicabilità - Non applicabilità art. 2953 c.c.



Il contribuente che ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali, può subire l'iscrizione di una ipoteca entro il termine massimo di cinque anni, e l'ipoteca iscritta dopo questo termine è illegittima. L’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. La cartella esattoriale non opposta, infatti, non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario formata unilateralmente dallo stesso ente previdenziale, motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex cit. art. 2953 c.c. La perentorietà del termine fissato dall’art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99, determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale. Solo l’accertamento giudiziale può determinare l’allungamento del periodo prescrizionale di un credito (in ipotesi più breve), e ciò, per effetto dell’intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata Conseguentemente, la mera non opposizione della cartella di pagamento, non può determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino del Foro di Verona


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