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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14429 - pubb. 16/03/2016.

Scissione: la Cassazione definisce il perimetro della responsabilità solidale 'nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto'


Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2016, n. 4455. Est. Nappi.

Scissione societaria - Responsabilità solidale nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto - Beneficio di previa escussione - Esclusione - Beneficium ordinis

Scissione societaria - Responsabilità solidale nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto - Determinazione della misura della garanzia patrimoniale - Esclusione - Determinazione della misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie della scissione - Responsabilità dell'intero debito della società cui il debito è trasferito o mantenuto - Responsabilità delle altre società nei limiti della quota di loro spettanza

Scissione societaria - Responsabilità nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto - Responsabilità solidale - Sussistenza - Debitori solidali che rispondono in misura diversa della medesima prestazione


L'articolo 2506-quater, comma 3, c.c. (così come in precedenza l'articolo 2504-decies, comma 2), nella parte in cui prevede che, nel caso di scissione, "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico" non riconosce un beneficio di previa escussione, poiché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (artt. 563, 1944, 2268, 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (artt. 2393-bis e 2868 c.c.), mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti; la disposizione prevede, dunque, solo un beneficium ordinis, il quale presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12896). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il limite, previsto dall'articolo 2506-quater, comma 3, c.c. del "valore effettivo del patrimonio netto" assegnato o rimasto alla società escussa, definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie della scissione e non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore; ne consegue che ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori, per cui è effettivamente possibile affermare che la norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali e non certo ad accrescerle. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le limitazioni previste dall'articolo 2506-quater, comma 3, c.c., per il caso di scissione ossia quella del beneficium ordinis e quella del limite di responsabilità, non escludono la solidarietà tra tutti i debitori, perché, come precisa l'articolo 1293 c.c., "la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse" e perché lo stesso articolo 2504-decies c.c. prevede espressamente la solidarietà tra debitori che per definizione rispondono in misura diversa della medesima prestazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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