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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14387 - pubb. 10/03/2016.

Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere della mediazione incombe sull’opposto


Tribunale di Firenze, 16 Febbraio 2016. Est. Scionti.

Mediazione in genere – Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della mediazione – Incombe sull’opposto


In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ed esaurita la fase attinente alla concessione, od alla sospensione, della provvisoria esecuzione, la parte onerata di proporre la domanda di mediazione è il creditore opposto essendo essa – come da costante giurisprudenza della Suprema Corte – parte attrice in senso sostanziale con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria, di cui la fase di opposizione rappresenta mera prosecuzione eventuale.

Sul punto non appare convincente l’opinione contraria del tutto recentemente ammessa dalla Suprema Corte (Sezione III, 03.12.2015 n. 24629) secondo la quale l’ingiungente creditore, attraverso il decreto ingiuntivo, ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, nel mentre è l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, opinione non convincente in quanto all’opponente non è data altra alternativa del procedimento di cognizione per far valere le proprie eccezioni, sia in quanto, come espressamente indicato dalla legge, è onerata dell’attivazione la parte che intende esercitare in giudizio un’azione, con onere della prova dei relativi fatti costitutivi, e non la parte che, genericamente, ha interesse ad introdurre un giudizio di merito, indispensabile, in questo caso, ai soli fini di far accertare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dell’ingiungente con l’azione monitoria esercitata, sia infine – ma non ultimo – in quanto sempre per espressa previsione legislativa il tentativo di mediazione nel caso di procedimento monitorio è differito in esito all’ordinanza sulla sospensione o concessione della provvisoria esecuzione e dunque – necessariamente - ad opposizione già introdotta. (Nunzio Salice) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice


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