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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14355 - pubb. 08/03/2016.

Legittimazione alla richiesta di fallimento del PM informato della domanda di concordato


Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2012, n. 4209. Est. Didone.

Fallimento - Apertura (Dichiarazione) di Fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Revoca del concordato preventivo comunicata al P.M. - Richiesta di fallimento - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento


Il pubblico ministero è legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), sia della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 legge fall.), onde è anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di tale procedimento. (massima ufficiale)

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