Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14331 - pubb. 03/03/2016

Falcidia di Iva e ritenute, opposizione e cram down

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 17 Febbraio 2016. Est. Loredana Ferrara.


Concordato Preventivo – Concordato liquidatorio – Falcidia dell’Iva e delle ritenute fiscali – Pagamento parziale del tributo Iva e delle ritenute alla fonte – Fattibilità giuridica del concordato – Ammissibilità – Assenza di transazione fiscale – Divieto di falcidia dell’Iva e delle ritenute privo di giustificazione a livello comunitario – Assenza di obbligo di trattamento preferenziale ai crediti Iva e ritenute fiscali



Il credito dello Stato per Iva può essere oggetto di pattizia previsione di pagamento percentualmente ridotto e tanto in virtù di quanto previsto dall’art. 160, comma 2, l.f.: il pagamento parziale del debito Iva da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, è possibile a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.

Il divieto di falcidia dell’Iva e delle ritenute, in assenza di transazione fiscale, è del tutto privo di giustificazione a livello comunitario, non essendovi al riguardo alcun vincolo di matrice sovranazionale.

Una domanda di concordato che prevede l’infalcidiabilità di Iva e ritenute e la non integrale soddisfazione dei crediti dotati di privilegio di grado anteriore, sarebbe non conveniente per i creditori privilegiati anteriori all’Erario e il concordato, in presenza di opposizione e, dunque di valutazione circa la convenienza della soluzione concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione in sede fallimentare (cd. cram down) non sarebbe omologabile.

In ipotesi di incapienza del patrimonio sociale al pagamento dei creditori anteriori all’Iva, dunque, non può consentirsi la destinazione delle risorse proprie dell’impresa al pagamento integrale di Iva e ritenute in danno dei creditori muniti di privilegio di grado anteriore che troverebbero altrimenti capienza. (Francesco Porcaro) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Francesco Porcaro


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