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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14318 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 19 Febbraio 2016. .

Espropriazione forzata - Condotta abusiva del creditore - Illegittima prosecuzione del processo dopo l'integrale pagamento - Eliminazione delle conseguenze dell'uso distorto del processo e ripristino della situazione processuale - Inefficacia degli atti di impulso successivi al pagamento - Inefficacia del pignoramento


Una volta accertata la condotta abusiva del creditore, consistente nell'illegittima prosecuzione del processo esecutivo dopo che era stato integralmente pagato l'importo precettato e non era stato richiesto l'adempimento spontaneo per spese successive eventualmente maturate dopo la notifica del precetto, occorre procedere all'eliminazione delle conseguenze dell'uso distorto del processo mediante il ripristino o il conseguimento della situazione processuale e sostanziale che si sarebbe avuta se la distorsione non avesse avuto luogo e far luogo, quindi, alla dichiarazione di inefficacia degli atti di impulso della procedura successivi al pagamento dell'importo precettato ed alla conseguente dichiarazione di inefficacia, rilevabile d'ufficio, del pignoramento ai sensi dell'articolo 497 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)