Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14317 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 19 Febbraio 2016. .


Espropriazione forzata - Pagamento integrale dell'importo precettato - Prosecuzione da parte del creditore della procedura esecutiva - Esercizio abusivo del processo



L'impulso dato dal creditore alla procedura esecutiva (istanza di vendita e conseguente notifica della fissazione dell'udienza ex articolo 569 c.p.c.) in data successiva all'integrale pagamento dell'importo precettato costituisce un esercizio abusivo del processo esecutivo in quanto non vi è corrispondenza tra il mezzo processuale (impulso all'azione esecutiva) ed il suo fine (soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo). In proposito, occorre precisare che quand'anche dopo il pagamento fosse residuato un credito per spese legali o interessi, è onere del creditore di sollecitare, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, il debitore ad un adempimento spontaneo del modestissimo residuo: inadempiuto il quale, procedere o proseguire in via esecutiva è contrario a buona fede o comunque non risponde ad un interesse giuridicamente tutelabile nell'attuale contesto normativo (Cass. 25224/2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)