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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14278 - pubb. 26/02/2016.

Nessun obbligo di informare del gravissimo e reiterato declassamento del rating dei bonds Argentina successivo al loro acquisto


Tribunale di Mantova, 16 Febbraio 2016. Est. Gibelli.

Contratti in materia creditizia e finanziaria – Forma scritta – Violazione – Nullità – Sottoscrizione del cliente con attestazione della ricezione di copia del contratto – Assenza di sottoscrizione dell'intermediario – Irrilevanza

Intermediazione finanziaria – Bonds Argentina – Esecuzione di operazioni fuori da mercati regolamentati – Preventiva autorizzazione del cliente – Non rileva

Intermediazione finanziaria – Bonds Argentina – Assenza di gestione patrimoniale o contratto di consulenza – Avviso declassamento rating successivo ad acquisto – Non necessità


Ai fini del rispetto del requisito della redazione del contratto per iscritto previsto dagli artt. 23 TUF e 117 TUB è sufficiente la sottoscrizione del cliente, unita alla dichiarazione di aver ricevuto copia del contratto debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati dell’istituto contraente. Nei casi di specie si configura, infatti, una nullità di protezione la cui funzione è quella di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente, al momento dell’adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Ne consegue che la produzione in giudizio del contratto completo in tutte le sue clausole che sia sottoscritto dal solo cliente e che comprenda la dichiarazione di aver ricevuto copia dello stesso, soddisfa pienamente la funzione informativa che la norma e la sanzione sono destinate ad assolvere, configurando la relativa dichiarazione. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Rispetto ai bonds Argentina e, più in generale, rispetto a tutti i titoli garantiti dallo Stato italiano o dagli stati esteri non opera il divieto, previsto dall’art. 7 Regolamento Consob n. 11768/98 (Regolamento Mercati), di eseguire o far eseguire negoziazioni di strumenti finanziari fuori dai mercati regolamentati in assenza di preventiva autorizzazione del cliente. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Nessun obbligo di informare del gravissimo e reiterato declassamento del rating dei bonds Argentina successivo al loro acquisto sussiste a carico dell’intermediario qualora l’investitore non gli abbia conferito un mandato di gestione patrimoniale o non abbia sottoscritto un contratto di consulenza ma si sia limitato a utilizzare il servizio di negoziazione in valori mobiliari consistente nell’acquisto e nella vendita di determinati strumenti finanziari da lui scelti senza margini di discrezionalità in capo all’intermediario. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano del Foro di Milano


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