Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14235 - pubb. 23/02/2016

Concordato preventivo e dilazione di pagamento dei crediti per ritenute previdenziali. Finanziamento del terzo con acquisizione della qualità di socio

Tribunale Massa, 04 Febbraio 2016. Pres., est. Fabbrizzi.


Concordato preventivo - Obbligo di integrale pagamento di Iva e ritenute - Norma eccezionale di carattere sostanziale - Incidenza sull'ordine delle cause di prelazione e sui criteri di formazione delle classi - Esclusione

Concordato preventivo - Risorse generate dalla continuità aziendale - Vincoli di cui agli articoli 2740 del 2741 c.c. - Esclusione

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Dilazione di pagamento superiore all'anno - Compensazione con il diritto di voto commisurato alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo

Concordato preventivo - Dilazione di pagamento dei crediti per ritenute previdenziali - Dilazione superiore a quella prevista dal DM 4 agosto 2009 - Ammissibilità - Efficacia vincolante nell'ambito dell'eventuale transazione previdenziale

Concordato preventivo - Intervento finanziario di terzi - Modalità di erogazione di finanziamento con beneficio della prededuzione - Esclusione del diritto di opzione dei soci - Rinuncia al rimborso e alla prededuzione - Conversione dei finanziamenti in capitale di rischio



L'obbligo di pagamento integrale dell'Iva e delle ritenute d'acconto operate e non versate costituisce norma eccezionale di carattere sostanziale dettata dall'articolo 182-ter legge fall. e, come tale, non comporta alcuna alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione nè viene in rilievo per l'applicazione del principio che impone la formazione delle classi secondo posizione giuridiche ed interessi economici omogenei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le risorse provenienti dai ricavi generati dalla continuità aziendale non configurano un attivo patrimoniale vincolato alla distribuzione secondo i principi di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c., dal momento che la irreversibile degradazione a rango chirografario della quota dei crediti privilegiati priva di capienza sui beni in relazione ai quali la prelazione insiste non appare suscettibile di reversione una volta che il debitore si sia avvalso della facoltà di soddisfare non integralmente i creditori prelatizi osservando i limiti apprestati dall'articolo 160, comma 2, legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno può essere compensato con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'articolo 177, comma 3, legge fall., da commisurarsi in sede di adunanza alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'entità della dilazione, così come la misura percentuale di soddisfacimento dei crediti previdenziali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 4 agosto 2009 non configurano condizioni imperative di ammissibilità del concordato preventivo, apparendo viceversa maggiormente plausibile ritenere, in aderenza al dettato normativo, che quelle soglie si atteggino quali limiti non già ostativi all'ammissione della domanda di concordato, ma solo interni agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie quali condizioni per l'accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge formulate ai sensi dell'articolo 182-ter legge fall., con la conseguenza che anche una dilazione non pienamente conforme a quella prescritta dal citato regolamento non osta all'ammissione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di specie, il piano è caratterizzato dall'intervento finanziario di una società terza, la quale, sottoscrivendo la domanda di concordato ai sensi dell'articolo 182-quater, commi 1 e 3, legge fall., ad omologa avvenuta, nella fase esecutiva del piano: 1) erogherà un finanziamento pari ad euro 1 milione assistito dal beneficio della prededuzione ai sensi dell'articolo 182-quater, comma 1, legge fall. in favore della proponente; 2) a favore dell'esclusione del diritto di opzione dei soci, rinuncerà contestualmente al rimborso ed alla prededuzione, convertendo il finanziamento in capitale di rischio ed acquisendo, così, l'integrale partecipazione nella società proponente ai sensi dell'articolo 182-quater, comma 3, ultimo capoverso, legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti – La Spezia



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