L'obbligatorietà dell'integrale pagamento dei crediti per Iva e ritenute non presuppone l'obbligo di pagamento integrale dei crediti privilegiati di grado anteriore
Cassazione civile, sez. VI, 09 Febbraio 2016. Est. Magda Cristiano.
Concordato preventivo - Obbligatorietà dell'integrale pagamento dei crediti per Iva e ritenute - Conseguente necessità di pagamento integrale dei crediti di grado anteriore - Esclusione
In tema di concordato preventivo, l'obbligatorietà dell'integrale pagamento dei crediti relativi ad Iva e ritenute operate e non versate, dei quali la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione, non presuppone l'obbligo dell'integrale pagamento dei crediti privilegiati di grado anteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)