Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14220 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Napoli, 21 Ottobre 2015. .


Revoca della cancellazione dal registro delle imprese – Scioglimento senza liquidazione – Società in accomandita semplice – Estinzione dell'ente



Per le società di persone sussiste la possibilità della cancellazione prescindendo dalle formalità prescritte dagli artt. 2252, 2275 e 2308 c.c., particolarmente  nei casi in cui ciò sia previsto nell’atto costitutivo della compagine ovvero nell’ambito di un’apposita decisione assunta dai soci al pervenire delle condizioni dello scioglimento dell’ente.

Nelle società di persone il procedimento di liquidazione non è quindi posto dalla legge in modo assoluto, costituendo fase facoltativa soprattutto nell'interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all'estinzione dell'ente sia attraverso una divisione concordata ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria.
    
Nell’ipotesi di apposita delibera adottata da tutti soci della società di persone, che preveda di omettere la relativa procedura di liquidazione, giacché non è possibile al Conservatore ed al Giudice del Registro sindacare il merito della decisione, deve ritenersi che la cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, richiesta dal suo amministratore in esecuzione del deliberato, contenga le condizioni dettate dalla legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)