Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14189 - pubb. 17/02/2016

Al contratto di locazione finanziaria risolto prima del fallimento si applica la distinzione tra leasing finanziario e traslativo e non la disciplina di cui all'articolo 72-quater l.f.

Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 2016, n. 2538. Est. Genovese.


Fallimento - Locazione finanziaria - Contratto risolto in data anteriore al fallimento - Applicazione della disciplina di cui all'articolo 72-quater l.f. - Esclusione - Distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo



Nell'ipotesi in cui il contratto di leasing si sia risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo, la norma che viene in rilievo non è l'articolo 72-quater legge fall., che presuppone la pendenza del contratto, bensì l'art. 72, comma 5, legge fall. che, recependo l'orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza prima della riforma, sancisce l'opponibilità alla massa dell'azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento.

In tal caso conserva validità il distinguo tra leasing di godimento e leasing traslativo ed il concedente può far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1458, comma 1, c.c. o ai sensi dell'articolo 1526 c.c., ferma la necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande restitutorie o risarcitorie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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