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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14176 - pubb. 16/02/2016.

Sospensione dei contratti di trasporto di gas, valutazione del tribunale e contratti accessori di garanzia


Tribunale di Massa, 01 Febbraio 2016. Pres., est. Fabbrizzi.

Istanza di sospensione dei contratti di trasporto ex art. 169 bis l.fall. - Contratti ad esecuzione continuata - Coppie di prestazioni autonome e connotate da un proprio sinallagma funzionale - Contratti di garanzia - Pendenza di domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161, 6 comma, l.f. - Applicazione post riforma 132/2015

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Valutazione del tribunale - Oggetto - Finalità dell'istituto

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Valutazione del tribunale - Sacrificio del contraente in bonis - Irrilevanza

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Convenienza economica dell'esercizio autorizzato dalla facoltà di sospensione - Valutazione di competenza del ceto creditorio

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Valutazione del tribunale - Verifica dei presupposti di legalità - Esercizio del potere quale prerogativa esclusiva del debitore - Conseguenze - Retroattività - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Disciplina della risoluzione dettata dall'articolo 72 l.f. - Applicazione nell'ambito del concordato - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratti di garanzia - Contratti autonomi e accessori - Distinzione - Effetti


A seguito della presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, c.d. prenotativo, ex art. 161, comma 6, legge fall., i contratti di trasporto (nella fattispecie di gas) pendenti sono sospendibili ex art. 169-bis l.fall., così come modificato dalla riforma 132/2015, anche alla luce di una lettura in parallelo con il disposto di cui all’art. 72 l.fall. (Alessandro Merlini) (riproduzione riservata)

In particolare, i contratti di trasporto vanno qualificati alla stregua di rapporti di durata ad esecuzione continuata, con prestazioni corrispettive; qualora, dunque, tali prestazioni non siano compiutamente eseguite alla data di deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, legge fall. è applicabile il disposto dell’art. 169-bis legge fall., in virtù della applicazione combinata dell’art. 168 legge fall., in un’ottica di agevolazione dell’accesso alla procedura e di redistribuzione dell’insolvenza tra i creditori concorsuali, anche alla luce della reversibilità degli effetti giuridici discendenti dalla sospensione. (Alessandro Merlini) (riproduzione riservata)

Nei contratti di trasporto, le singole prestazioni e controprestazioni, dedotte in rapporto ed individuate sulla base dell’unità di tempo considerata, sono connotate da un proprio sinallagma funzionale e quindi autonome e distinte da altre coppie riferibili a diverse unità di tempo. (Alessandro Merlini) (riproduzione riservata)

Il tribunale, allo scopo di decidere se concedere o meno l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall. dovrà scrutinare: i) le condizioni di legittimità, ossia la qualificazione del rapporto da sospendere in termini di contratto in corso di esecuzione; ii) la coerenza della misura protettiva richiesta con il piano di concordato prospettato. Con riguardo a quest'ultimo profilo, l'indagine deve essere condotta avendo riguardo alla finalità, individuata secundum rationem legis, che l'istituto della sospensione/scioglimento dei contratti pendenti persegue, ovvero conseguire ad un tempo la riduzione del fabbisogno concordatario derivante da contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti e l'incremento dei margini di attivo realizzabili da destinare ad una più ampia comunità di creditori entro cui redistribuire il rischio dell'insolvenza, in attuazione della par condicio creditorum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il sacrificio del contraente in bonis non può assurgere a rango di parametro da misurare onde concedere o negare l'autorizzazione alla sospensione/scioglimento del rapporto, per avere il legislatore già effettuato un bilanciamento tra contrapposte esigenze, che vede quelle della controparte adempiente degradare a fronte del superiore interesse della massa dei creditori anteriori, pur con il temperamento dell'attribuzione di un indennizzo pari al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, soddisfatto come credito anteriore al concordato e, per ciò solo, soggetto a falcidia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione della convenienza economica dell'esercizio autorizzato della facoltà di sospensione/scioglimento è sottratta al tribunale, per essere affidata al ceto creditorio, in sede di adunanza prima (art. 174 legge fall.) e di opposizione all'omologazione poi (art. 180 legge fall.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall., al tribunale è affidato il sindacato concernente la verifica dei presupposti di legalità del potere di sospensione, il cui esercizio è viceversa prerogativa esclusiva della parte che lo esercita mediante la comunicazione all'altro contraente del provvedimento autorizzativo necessario a rimuovere una condizione legale ostativa al sorgere del diritto potestativo, con la conseguenza che sospensione e scioglimento riconnettono la loro efficacia non già ad una pronuncia giurisdizionale costitutiva resa nell'ambito di un ordinario giudizio contenzioso, bensì all'esercizio di un potere sostanziale accordato ad uno dei contraenti, il quale, in ipotesi, ben potrà rinunciarvi o non darvi corso ad onta dell'autorizzazione emanata. La retroattività degli effetti della sospensione non è perciò configurabile nella misura in cui la modificazione del vincolo negoziale è prodotta non già dal provvedimento giurisdizionale richiesto con la domanda giudiziale, bensì da un atto di autonomia privata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è praticabile l'importazione dei limiti alla risoluzione del contratto dettati dall'art. 72., commi 5 e 6, legge fall. nella disciplina del concordato preventivo in quanto: i) l'art. 72 non è richiamato dall'art. 169 legge fall. tra le disposizioni applicabili al concordato preventivo; ii) i commi 5 e 6 dell'art. 72 si innestano nel quadro di una disposizione la cui vocazione è ispirata dal principio generale (antitetico alla continuazione) della temporanea quiescenza — orientata verso lo scioglimento — dei contratti pendenti (art. 72, commi 1 e 2); iii) solo per il concordato con continuità è prevista l'inefficacia di clausole che prevedano la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione per effetto del deposito della domanda di concordato (art. 186-bis, comma 3, legge fall.), con la conseguenza che, a contrario, nel concordato liquidatorio non potrebbe negarsi l'efficacia di clausole risolutive espressive di un regime diametralmente opposto a quello apprestato dall'art. 72, comma 6, citato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La sospensione del contratto autorizzata ai sensi dell'articolo 169-bis legge fall. non comporta automaticamente la sospensione dei contratti di garanzia qualora questi abbiano natura autonoma e non accessoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Alessandro Merlini


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